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Fuel Management

Carta Carburante

 

La carta carburante è una comoda carta di credito che consente di evitare il pagamento in contanti ad ogni rifornimento a fronte di un importo previsionale incluso nel canone di noleggio. Rappresenta quindi uno strumento di gestione semplificata per i rifornimenti aziendali.

Periodicamente, secondo la cadenza concordata con il cliente, effettuiamo il confronto tra la spesa effettivamente sostenuta e la provision pagata nel canone mensile, emettendo conseguentemente relativa fattura o nota di credito.

La carta carburante rappresenta un grande beneficio per i nostri clienti in quanto prevede una serie di semplificazioni di tipo finanziario, amministrativo e gestionale:

  • Eliminazione del contante e degli anticipi di cassa
  • Eliminazione delle schede carburante
  • Un unico documento fiscale preciso e attendibile.
  • Gestione ottimale dei veicoli.
  • Rifornimenti più rapidi.
  • Monitoraggio costante dei km percorsi e della spesa di carburante, attraverso una reportistica dettagliata e trasparente

Mettiamo a disposizione una o più carte carburante, emesse dalle principali compagnie petrolifere (ENI, Esso, Kuwait Petroleum Italia-Q8) offrendo servizi sicuri e personalizzabili.

 

La nuova Normativa

Dal 1° Luglio 2018, professionisti e aziende devono documentare le spese di rifornimento carburante con pagamenti elettronici. Viene quindi abolita la Scheda Carburante.

Con la Legge di Bilancio 2018 cambiano le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante.

Infatti dal 1 Luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti passivi Iva dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica.

Contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Inoltre con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati con mezzi tracciabili (carte di credito, debito e carte prepagate).